Art. 8.
(Detrazioni fiscali).

      1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti alimentari per animali d'affezione. Ai fini della detrazione la spesa relativa all'acquisto di prodotti alimentari deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente le specificazioni della natura, qualità e quantità di beni acquistati;».